Come noto, a mente dell’art. 192, comma 3, del Decreto Legislativo n. 152/2006 “Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”. La noma testé citata, prescrive espressamente che il provvedimento ex art. 192 Testo Unico Ambiente può essere adottato nei confronti del proprietario solo ed esclusivamente a seguito di contraddittorio con lo stesso, dal quale emerga una sua responsabilità a titolo di dolo o di colpa Nella giurisprudenza dell’Ecc.mo C.G.A.R.S. è pacifico il principio secondo cui “l’ordinanza sindacale è illegittima se adottata senza il dovuto accertamento sulla responsabilità e/o corresponsabilità del proprietario del terreno, nei confronti del quale non è ipotizzabile una responsabilità oggettiva per violazione di un obbligo generico di vigilanza (ex plurimis C.G.A., sezioni riunite, 9 luglio 2020, parere 192/2020; C.G.A. sezioni riunite, 7 agosto 2017, parere n. 727/2017; C.G.A., sezioni riunite, 18 ottobre 2016, parere n. 735/2015)” (C.G.A.R.S. sent. n. 1128/2020). Nel caso patrocinato dagli Avv.ti Clelia Principato e Aureliano Laudani, il terreno sito nel Comune di Camporotondo Etneo (zona Villaggio Sant’Antonio), era stato occupato abusivamente, la proprietaria aveva sporto rituale querela seguita da integrazione della stessa con indicazione dell’utilizzatore dell’area, era stato disposto il sequestro giudiziale dello stesso e la custodia giudiziale era stata affidata ad un agente della Polizia Municipale del Comune di Camporotondo Etneo, durante la custodia giudiziale era scoppiato un incendio. A seguito di tali eventi il Comune di Camporotondo Etneo aveva adottato un’ordinanza contingibile e urgente intimando ai proprietari dell’area di rimuovere e smaltire i cumuli di rifiuti. Il provvedimento è stato tempestivamente impugnato e annullato dall’Ecc.mo T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania con la sentenza n. 3001/2025 in quanto “a fondamento del provvedimento impugnato non è riscontrabile un effettivo e congruo accertamento della responsabilità del soggetto onerato (come detto, da condursi previo contraddittorio con l’interessata), né sono evidenziati elementi, ancorché presuntivi, idonei a fondare un giudizio di colpa a carico del medesimo soggetto. Inoltre, l’esistenza dello strumento ordinario contemplato dal citato art. 192 escludeva nella specie la possibilità di far ricorso allo strumento straordinario dell’ordinanza contingibile e urgente”. Per leggere il teso completo della sentenza clicca qui