ILLEGITTIMO IL DINIEGO DEL PORTO FUCILE USO SPORTIVO IN ASSENZA DI CORRELAZIONE TRA I REATI COMMESSI E L’ABUSO DELLE ARMI.

Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, su ricorso dell’Avvocato Clelia Principato ha annullato il provvedimento della Questura di Catania di rigetto del porto fucile uso sportivo fondato su una sentenza di patteggiamento avente ad oggetto un reato che non ha alcun legame logico - giuridico con la materia delle armi.

IL CASO: il ricorrente riportava una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per finanziamento illecito ai partiti politici. Inoltre, la Questura aveva rigettato la richiesta della licenza a causa di questa sentenza e dell’esistenza di rapporti di affinità con soggetti pregiudicati.

LA SENTENZA: Con sentenza in forma semplificata ad appena sei mesi dalla notifica del ricorso il T.A.R: adito ha annullato il provvedimento ritenendolo illegitimo: “In altri termini, non essendo evidente la correlazione fra i reati ascritti all’interessato e il possibile abuso delle armi (né risultando riferita al deducente una personalità violenta, aggressiva o priva della normale capacità di autocontrollo) era necessario che l’Amministrazione, pur titolare di un ampio potere di valutazione, esprimesse con adeguata motivazione le ragioni che hanno determinato”. Ancora si legge nella citata sentenza: “Infine, avuto riguardo alle fattispecie relative ai congiunti del ricorrente (traffico di influenze illecite e furto aggravato), se è pur vero che il rapporto di convivenza con soggetti o parenti pregiudicati e/o gravati da precedenti di polizia può giustificare di per sé solo il diniego o la revoca del porto d’armi, atteso che il legame familiare e la convivenza comportano sempre “reciproci condizionamenti o tolleranze”, determinando il pericolo che vi siano occasioni per l’utilizzo indebito dell’arma (cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 gennaio 2023, n. 923; cfr. anche T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, 2 maggio 2023, n. 379; T.a.r. per la Calabria, sez. I, 27 settembre 2022, n. 1574), è altrettanto vero che, ma non sono stati neppure valutati gli effettivi rapporti esistenti, trattandosi di soggetti non conviventi”.


Puoi leggere la sentenza per intero cliccando al seguente link: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ct&nrg=202500985&nomeFile=202502865_20.html&subDir=Provvedimenti