Con sentenza n. 366 del 2 maggio 2025 Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia ha chiarito che la Questura non può negare il rilascio o il rinnovo del porto fucile solo ed esclusivamente a causa di rapporti di parentela con soggetti che hanno pregiudizi penali. Come noto, la valutazione dei requisiti per il rilascio del porto fucile (assenza di gravi precedenti penali e di polizia e in sostanza la buona condotta) deve essere operata, esclusivamente, nei confronti del soggetto destinatario. In buona sostanza, non è possibile negare il porto fucile ad un soggetto per fatti che non sono stati commessi dallo stesso ma da suoi parenti. Ciò in quanto non è ammissibile che da episodi estranei al soggetto discendano conseguenze per lui negative, diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e non suscettibili, secondo una valutazione ragionevole, di rilevare un’effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per l’esercizio delle funzioni o delle attività di cui si tratta. Saremmo altrimenti in presenza di un’indebita sanzione extralegale. In tali ipotesi, l'Amministrazione ha l'obbligo di verificare se vi sia un concreto pericolo di abuso delle armi. Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, con la detta sentenza il Supremo Consesso di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia ha ribadito che sono illegittimi quei provvedimenti di diniego che "non indicano le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi".