Come noto, l’art. 43, comma 1, T.U.L.P.S. prevede un elenco di reati assolutamente ostativi al rilascio del porto fucile: tra questi il reato di furto. Per giurisprudenza costante, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d.patteggiamento), pur non contenendo un accertamento giudiziale sui fatti, venivano equiparate ad una sentenza di condanna: da qui, nell’ipotesi di condanna patteggiata per furto, ad esempio, di energia elettrica, la revoca del porto d’armi o il rigetto dell’istanza di rilascio divenivano obbligatori. Ora, l’art. 25, lett. b) d.lgs. n. 150/2022) ha introdotto nel c.p.p. l’art. 445, comma 1-bis, secondo cui “La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile” . Sulla base della detta novella legislativa, oggi sarebbe del tutto illegittimo un rigetto di istanza di porto fucile fondato, sic et simpliciter, su una sentenza patteggiata per furto di energia elettrica. Infatti, su tale questione si è da ultimo pronunciato il T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza n. 1293/2026 chiarendo che “Nel caso di specie, posto che, come chiarito, nessun automatico effetto ostativo ai sensi dell’art. 43, comma 1, T.u.l.p.s. può derivare da una condanna disposta con sentenza ex art. 444 c.p.p. e non essendo evidente la correlazione fra il reato ascritto all’interessato e il possibile abuso delle armi (né risultando riferita al deducente una personalità violenta, aggressiva o priva della normale capacità di autocontrollo) era necessario che l’Amministrazione, pur titolare di un ampio potere di valutazione, esprimesse con adeguata motivazione le ragioni che hanno determinato il diniego di rinnovo del porto d’armi”.