Il giudizio di affidabilità in tema di armi deve fondarsi solo su condotte che attengano all’uso delle armi, o che comunque denotino un comportamento violento del destinatario. Infatti, come chiarito dal Supremo Consesso di G.A. “la ratio alla base della normativa che disciplina le autorizzazioni di polizia, per come risulta dal combinato disposto degli art. 11 e 43, t.u.l.p.s., risiede nell'opportunità di evitare che le autorizzazioni al porto di armi vengano rilasciate a soggetti che, per i loro comportamenti pregressi, denotino scarsa affidabilità sul corretto loro uso, potendo in astratto costituire un pericolo per l'incolumità e per l'ordine pubblico; è tuttavia necessario che i precedenti comportamenti del richiedente siano sintomatici, idonei quindi ad evidenziare una personalità violenta, incline a risolvere situazioni di conflittualità anche con ricorso alle armi o, in ipotesi, in grado di attentare all'altrui patrimonio con uso di armi ed in sintesi che, nell'ottica di una prognosi ex ante, non diano garanzia di un corretto uso delle armi senza creare turbativa all'ordine sociale” (C.d.S. sent. n. 5129/2013. In tale ipotesi il Consiglio di Stato ha ritenuto assolutamente non rilevante per il rilascio del porto fucile l’aver riportato una condanna per concussione. Cfr. ex multis C.d.S. sent. n. 3199/2020; T.A.R. Veneto, sez. I, 28 maggio 2019, n. 658; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 18 marzo 2019, n. 1475). Ne discende che nessuna rilevanza può avere ai fini del rilascio delle licenze in questione una sentenza o comunque un procedimento penale che abbia ad oggetto reati che non implicano l’uso delle armi o che non manifestano che il contegno del richiedente abbia denotato un’indole violenta o aggressiva (cfr. ex multis T.A.R. Toscana, sent. n. 905/2016; T.A.R. Emilia- Romagna, Parma, sent. n. 253/2015). Per tali ragioni sono del tutto illegittimi i provvedimenti di diniego fondati ad esempio sulla commissione di reati finanziari. Per saperne di più contattaci al 3294020241.