RIGETTO PORTO FUCILE USO SPORTIVO. DICHIARATO ILLEGITTIMO IL PROVVEDIMENTO.

Il T.A.R. Sicilia, Sezione Staccata di Catania ha annullato il diniego di porto fucile uso sportivo: illegittimo il provvedimento di rigetto  fondato su reati che non hanno attinenza logico - giuridica con la materia delle armi.

IL CASO: La Questura di Catania ha rigettato l'istanza di porto fucile dell'amministrato in quanto era stato deferito all'Autorità Giudiziaria e rinviato a giudizio per i reati di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il giudizio si era concluso per intervenuta prescrizione.

Lo studio legale Principato ha impugnato il provvedimento rappresentando che il giudizio di affidabilità in tema di armi deve fondarsi solo su condotte che attengano all’uso delle armi, o che comunque denotino un comportamento violento del destinatario.

Ha altresì segnalato che  il diniego può essere conseguente solo ad una valutazione complessiva della personalità del soggetto onde valutare l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso delle armi.

LA SENTENZA: Il T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania ha accolto il ricorso dell'avvocato Clelia Principato e annullato il provvedimento affermando che  "La motivazione del provvedimento impugnato finisce così per elidere la discrezionalità in materia, dietro una sostanziale vincolatività (automaticità) della decisione, che nella presente fattispecie non sussiste".

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