TAR CATANIA ANNULLA DIVIETO DI DETENZIONE ARMI E MUNIZIONI IN UN MESE DAL DEPOSITO DEL RICORSO.

La Prefettura di Catania ha assoggettato l’amministrato al divieto di detenzione armi e munizioni solo ed esclusivamente in quanto sia lui che il padre sono stati fermati negli anni precedenti con soggetti controindicati.

Con ricorso del 10.11.2022 l'Avv. Clelia Principato ha messo in evidenza come sia del tutto illegittimo un provvedimento così motivato. Ciò in quanto, un provvedimento ablatorio in tema di armi può conseguire solo alla valutazione complessiva della personalità del richiedente. Inoltre, la Prefettura non aveva nemmeno indicato quali fossero i soggetti ritenuti controindicati.

All’udienza tenutasi in camera di consiglio del 07.12.2022, a nemmeno un mese di distanza dal deposito del ricorso, il Collegio giudicante ha accolto il ricorso stesso e annullato il provvedimento chiarendo che “L’Amministrazione procedente non può denegare il permesso di porto d’armi limitandosi ad addurre il solo fatto che il richiedente è legato da rapporto di parentela o di affinità con pregiudicati, senza in concreto valutarne l'incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso delle armi, in quanto la valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi, per cui è necessario che il provvedimento con cui viene disposto il diniego sia fondato su una valutazione del comportamento complessivo del soggetto interessato, idonea a sorreggere il giudizio prognostico di non affidabilità in merito al buon uso delle armi”.


In particolare, il Collegio Giudicante ha ritenuto che il provvedimento fosse affetto da vizio di motivazione tenuto conto che il provvedimento recava solo “circostanze datate e non attualizzate con argomenti che possano giustificare l’inidoneità del ricorrente all’uso delle armi”.

Per leggere la sentenza clicca qui