Con verbale provvisorio l’INPS aveva riconosciuto la ricorrente quale disabile grave con diritto all’indennità di accompagnamento. Pertanto ha versato mensilmente alla stessa l’indennità di accompagnamento fino a che con verbale definitivo, a distanza di circa sei mesi, l’Ente Previdenziale non ha più riconosciuto lo stesso soggetto disabile grave con diritto all’indennità di accompagnamento. E’ seguita la richiesta da parte dell’INPS della restituzione delle somme, a suo dire, illegittimamente erogate. Con ricorso incardinato presso presso il Tribunale di Catania - Sez. Lavoro l’Avvocato Clelia Principato ha rappresentato che come noto, in materia di indebito assistenziale non trova piena applicazione l’art. 2033 c.c.. Ciò in quanto è contemperato dai principi di settore enunciati dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di legittimità. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un’articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l’esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell’indennità di accompagnamento). La Corte di Cassazione ha sempre precisato che “nel settore della previdenza e dell’assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell’indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”(Cass n. 16080 del 2020). In buona sostanza, l’indebito assistenziale “è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell’indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell’assistibile in istituto di cura a carico dell’erario) o in caso di dolo comprovato dell’accipiens” (Cass. Sez. Lav. sent. n. 4668/2021). Il Tribunale di Catania, con la sent. n. 5609/2024 del 12.12.2024 ha accolto la difesa dell’Avv. Clelia Principato ha annullato l’indebito INPS dichiarando che “Nella fattispecie in esame, nonostante l'accertamento negativo del requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'indennità di accompagnamento dal … , la ricorrente ha beneficiato della prestazione dall’1.01.2023 al 30.06.2023, per cui la maturazione dell’indebito non può – in ossequio a quanto statuito dalla sopra richiamata giurisprudenza – non decorrere dalla data del venir meno del requisito sanitario legittimante l’erogazione della prestazione quindi dal verbale di visita di verifica in data 30.05.2023. Sulla base delle superiori considerazioni va ritenuta legittima la ripetizione di indebito disposta dall'Istituto previdenziale soltanto limitatamente a quello maturato successivamente al verbale di visita di verifica del 30.05.2023” . Catania, 23 marzo 2025 Avv. Clelia PrincipatoPer consultare la sentenza clicca qui